Legge

Legge 193/2000

Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

Pubblicato: 13/07/2000 In vigore dal: 22/06/2000 Documento ufficiale

Quali agevolazioni contributive prevede la Legge 193/2000 per le cooperative sociali che assumono persone detenute?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 193/2000 modifica la disciplina delle cooperative sociali per incentivare l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio, incluse quelle detenute negli istituti penitenziari. La norma estende la qualifica di "persone svantaggiate" alle persone detenute o internate, ai condannati ammessi a misure alternative alla detenzione e a coloro che svolgono lavoro esterno. Per le cooperative sociali che assumono queste categorie, la legge prevede riduzioni significative dei contributi previdenziali e assistenziali: le aliquote sono ridotte a zero per la maggior parte delle persone svantaggiate, mentre per i detenuti e gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari le riduzioni sono determinate biennalmente con decreto del Ministero della Giustizia. Un aspetto rilevante è che gli sgravi contributivi continuano per ulteriori sei mesi anche dopo la cessazione dello stato di detenzione, facilitando il reinserimento sociale. Per le aziende e i commercialisti, questa normativa rappresenta un'opportunità di pianificazione fiscale e gestionale, poiché consente di ridurre significativamente i costi del lavoro per specifiche categorie di lavoratori, purché le persone svantaggiate costituiscano almeno il 30% della forza lavoro della cooperativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Testo normativo

LEGGE n. 193/2000 # LEGGE 22 giugno 2000, n. 193 ## Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Nell' articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 , 47-bis , 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 ." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni.". 2. Nell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 , il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell' art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell' art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 193/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 193/2000 disciplina gli sgravi contributivi per cooperative sociali, riducendo le aliquote di contribuzione previdenziale e assistenziale per persone detenute e internate. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per pianificare assunzioni in cooperative sociali, misure alternative alla detenzione, agevolazioni fiscali su retribuzioni e gestione dei contributi obbligatori. La norma si collega alla Legge 381/1991 sulle cooperative sociali e all'articolo 21 della Legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di … Interpello AdE 212 Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, … Interpello AdE 605 Riserve in sospensione  –  Utilizzo  di  una  riserva  da  rivalutazione  in  sospensione… Interpello AdE 342 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d… Interpello AdE 388 Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti… Provvedimento AdE 212 Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai… Interpello AdE 917 Servizio Idrico Integrato – bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio – esi… Interpello AdE 370 Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il… Risoluzione AdE 47

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →