Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione.
Cosa stabilisce la Legge 192/2004 in merito alla disciplina delle acque di balneazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 192/2004 è un atto di conversione in legge del decreto-legge 144/2004 del 4 giugno 2004, che riguarda il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione. In pratica, questa norma ha rinviato l'applicazione delle regole tecniche e amministrative relative al controllo e alla classificazione della qualità delle acque destinate alla balneazione, permettendo uno slittamento temporale rispetto alle scadenze originariamente previste. La legge si applica alle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria, agli enti gestori delle aree balneari e, indirettamente, ai comuni costieri e alle strutture turistiche che operano in zone di balneazione. Dal punto di vista pratico, il differimento ha consentito agli enti pubblici di adeguarsi progressivamente ai nuovi standard di qualità delle acque, evitando sanzioni immediate per il mancato rispetto dei parametri europei. Per le amministrazioni locali e gli operatori del settore turistico-balneare, questa norma ha rappresentato un periodo di transizione per implementare i sistemi di monitoraggio e le misure di bonifica necessarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 luglio 2004, n. 192
Testo normativo
LEGGE n. 192/2004
# LEGGE 28 luglio 2004, n. 192
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita'
delle acque di balneazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 , recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 2004. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 192/2004 è il riferimento normativo per il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione e riguarda l'applicazione della normativa europea sulla balneazione. Amministratori pubblici, enti locali e gestori di strutture balneari la consultano per comprendere gli obblighi di monitoraggio, classificazione delle acque e adeguamento agli standard di qualità ambientale e sanitaria.
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