Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 192/2000 in materia di accettazione di eredità e donazioni da parte di enti non riconosciuti e persone giuridiche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 192/2000 ha semplificato significativamente la procedura per l'accettazione di eredità e donazioni da parte di persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, eliminando la necessità di autorizzazioni amministrative precedentemente richieste. In particolare, abroga l'articolo 17 del codice civile e la legge del 1896 che prevedevano il riconoscimento o l'autorizzazione da parte dei prefetti per acquisire immobili o accettare lasciti. La norma si applica retroattivamente anche alle acquisizioni già deliberate o verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge, garantendo certezza giuridica per operazioni già concluse. L'unica limitazione rimasta è che l'accettazione delle eredità da parte di questi enti deve avvenire col beneficio d'inventario, una protezione che consente all'ente di non rispondere dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquisiti. Questa modifica rappresenta un importante snellimento amministrativo, particolarmente rilevante per fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit che operano nel settore della beneficenza e della gestione patrimoniale.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 giugno 2000, n. 192
Testo normativo
LEGGE n. 192/2000
# LEGGE 22 giugno 2000, n. 192
## Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
dell'articolo 473 del codice civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). - 1. L' articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 , sono abrogati. Sono altresì abrogati l' articolo 600, il quarto comma dell' articolo 782 e l' articolo 786 del codice civile , nonchè le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". 2. L' articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per l' art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l' art. 473 del codice civile , vedasi note all'art. 1. Note all'art. 1: - La legge 15 maggio 1997, n. 127 , reca "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - La legge 21 giugno 1896, n. 218 , recava: "Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili". - Il testo dell' art. 782 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 782 (Forma della donazione). - La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. (comma abrogato)".
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La Legge 192/2000 è fondamentale per chi opera nel diritto civile e amministrativo in materia di successioni, eredità, donazioni e patrimonio di enti non riconosciuti. Consulenti legali e notai la consultano per questioni relative a beneficio d'inventario, accettazione di lasciti, acquisizione di beni immobili da parte di fondazioni e associazioni, e per comprendere l'abrogazione delle autorizzazioni prefettizie. È particolarmente rilevante per organizzazioni non profit, enti del terzo settore e per la pianificazione successoria di patrimoni destinati a persone giuridiche.
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