Qual è la durata del divieto di frazionamento delle unità poderali secondo la Legge 191/1992 e a quali terreni si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 191/1992 modifica il regime di protezione delle unità poderali introdotto dalla Legge 1078/1940, introducendo un limite temporale al divieto di frazionamento. Originariamente, il divieto era perpetuo e assoluto per le unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori nei comprensori di bonifica; questa legge lo limita a trentanni dalla prima assegnazione. La norma si applica specificamente ai terreni costituiti in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o consorzi di bonifica e assegnati in proprietà a coltivatori diretti. Dopo il trentennio, i proprietari possono liberamente frazionare le unità poderali attraverso trasferimenti mortis causa o atti tra vivi, superando il vincolo che precedentemente era illimitato nel tempo. Questo rappresenta un equilibrio tra la protezione della proprietà contadina diretta e la libertà di disposizione del patrimonio, rilevante per successioni ereditarie e operazioni immobiliari in ambito agricolo.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191
Testo normativo
LEGGE n. 191/1992
# LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191
## Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita'
poderali per la ricostruzione delle unita' produttive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 1 della legge n. 1078/1940 , recante "Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione così recita: "Art. 1. - Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".
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La Legge 191/1992 riguarda il divieto di frazionamento delle unità poderali, istituto tipico del diritto agrario italiano, e modifica la disciplina della Legge 1078/1940 sulla colonizzazione e bonifica. Commercialisti e consulenti che operano in materia di successioni ereditarie, donazioni e trasferimenti immobiliari agricoli devono considerare il termine trentennale per valutare la libera disponibilità dei terreni e la pianificazione patrimoniale dei coltivatori diretti.
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