Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 189/2002 in materia di detrazioni e deducibilità fiscali per le erogazioni liberali verso iniziative umanitarie nei Paesi non OCSE?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 189/2002 modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per estendere i benefici fiscali anche alle erogazioni liberali destinate a iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni e comitati operanti nei Paesi non appartenenti all'OCSE, non solo alle ONLUS tradizionali. Per i contribuenti persone fisiche, è riconosciuta una detrazione del 19% sulle erogazioni in denaro fino a 4 milioni di lire, mentre per le imprese è prevista la deducibilità fino al medesimo importo o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Questi enti devono essere specificamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, garantendo così un controllo sulla destinazione dei fondi. La norma si applica a condizione che i versamenti avvengano tramite banca, ufficio postale o sistemi di pagamento tracciabili, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria efficaci controlli.
La disposizione rappresenta uno strumento di politica estera e cooperazione internazionale, collegato anche alla prevenzione dei flussi migratori illegali: il Governo, infatti, tiene conto della collaborazione prestata dai Paesi interessati nella lotta all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani nella elaborazione dei programmi bilaterali di aiuto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189
Testo normativo
LEGGE n. 189/2002
# LEGGE 30 luglio 2002, n. 189
## Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Cooperazione con Stati stranieri) 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)"; b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;". 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. 3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma 1, lettera i-bis) , e 65, comma 2, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificati dalla presente legge: "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (Omissis). i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonchè i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; (Omissis). "Art. 65 (Oneri di utilità sociale). - (Omissis). 2. Sono inoltre deducibili: (Omissis). c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; (Omissis).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 189/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 189/2002 modifica il regime di detrazioni e deducibilità fiscali per erogazioni liberali verso iniziative umanitarie in Paesi non OCSE, integrando il DPR 917/1986 su IRPEF e reddito d'impresa. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'individuazione dell'ente beneficiario tramite decreto governativo e garantire la tracciabilità del pagamento per accedere ai benefici di detrazione al 19% o deducibilità fino a 4 milioni di lire.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.