Legge

Legge 187/2011

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. (11G0231)

Pubblicato: 16/11/2011 In vigore dal: 31/10/2011 Documento ufficiale

Quali limitazioni pone la Legge 187/2011 all'assegnazione delle funzioni giudicanti ai magistrati ordinari al termine del tirocinio?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 187/2011 modifica le regole sull'attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari che completano il tirocinio iniziale. In particolare, stabilisce che questi magistrati non possono essere destinati a svolgere funzioni giudicanti monocratiche in materia penale, se non per i reati di minore gravità indicati nell'articolo 550 del codice di procedura penale (contravvenzioni e delitti puniti con reclusione non superiore a quattro anni). La norma consente loro di esercitare le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare solo prima di ottenere la prima valutazione di professionalità. Questa limitazione mira a garantire che i magistrati più giovani e meno esperti non affrontino immediatamente cause penali complesse, acquisendo prima competenza attraverso funzioni specifiche. La disposizione si applica a livello nazionale e rappresenta un vincolo organizzativo per il Consiglio superiore della magistratura nell'assegnazione dei magistrati alle sedi giudiziarie.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187

Testo normativo

LEGGE n. 187/2011 # LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187 ## Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. (11G0231) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all' articolo 550 del codice di procedura penale , le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all' art. 550 del codice di procedura penale , le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. 3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, nè all'interno di altri distretti della stessa regione, nè con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell' art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell' art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento. 5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. 6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonchè, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa. 7. ». Si riporta il testo vigente dell' art. 550 del codice di procedura penale : «Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall' art. 336 del codice penale ; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall' art. 337 del codice penale ; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell' art. 343, secondo comma, del codice penale ; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell' art. 349, secondo comma, del codice penale ; e) rissa aggravata a norma dell' art. 588, secondo comma, del codice penale , con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell' art. 625 del codice penale ; g) ricettazione prevista dall' art. 648 del codice penale . 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.».

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