Cosa prevede la Legge 187/1992 riguardo alla gestione dell'aeroporto di Torino-Caselle?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 187/1992 prolunga di ulteriori venti anni la gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, confermando un modello di concessione che risale alla legge del 1965. La norma si applica al Comune di Torino, che mantiene i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale durante il periodo di concessione, e riguarda la continuità operativa e gestionale dello scalo torinese. In pratica, la legge autorizza il proseguimento della gestione privata dell'infrastruttura aeroportuale per un ulteriore ventennio, a partire dalla scadenza della precedente proroga concessa nel 1986. Aspetto rilevante è che al termine della concessione, le infrastrutture costruite dal Comune sulla parte demaniale diventano proprietà dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge originaria del 1965.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 febbraio 1992, n. 187
Testo normativo
LEGGE n. 187/1992
# LEGGE 12 febbraio 1992, n. 187
## Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino- Caselle, stabilita dall' articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914 , e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 ottobre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 22 ottobre 1965 , e successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736 , è prorogata per ulteriori venti anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge n. 914/1965 (Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle) è il seguente: "Art. 1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino- Caselle di pertinenza del demanio statale diverranno di proprietà dello Stato. I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il perido in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24 ". - Il D.M. 1 ottobre 1965 ha riconosciuto la natura privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
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La Legge 187/1992 riguarda la proroga della concessione aeroportuale e la gestione privata di infrastrutture pubbliche, interessando aspetti di diritto amministrativo, diritto della navigazione e disciplina delle convenzioni tra Stato e enti locali. Consulenti che operano nel settore dei trasporti e delle infrastrutture devono considerare le implicazioni sulla proprietà dei beni, i diritti di esercizio aeroportuale e la successione dei diritti al termine della concessione ventennale.
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