Quali sono i servizi tecnico-nautici disciplinati dalla Legge 186/2000 e come viene stabilita l'obbligatorietà del loro utilizzo nei porti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 186/2000 modifica la disciplina dei servizi tecnico-nautici portuali, classificandoli come servizi di interesse generale essenziali per garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo. I servizi interessati sono il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio e il battellaggio, che operano nei porti dove sono istituiti. Per il pilotaggio, l'obbligatorietà è stabilita mediante decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, mentre per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego valutando la localizzazione portuale e le strutture disponibili. La normativa prevede che le tariffe di questi servizi siano determinate dal Ministero dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dalle rappresentanze delle Autorità portuali, dai soggetti erogatori e dall'utenza portuale. Nei porti con Autorità portuale, l'organizzazione e la disciplina di tali servizi sono stabilite dall'Autorità marittima in intesa con l'Autorità portuale, e in caso di mancato accordo interviene il Ministro dei trasporti.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 giugno 2000, n. 186
Testo normativo
LEGGE n. 186/2000
# LEGGE 30 giugno 2000, n. 186
## Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni
portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all' articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1 . Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , recante: "Riordino della legislazione in materia portuale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 14 (Competenze dell'autorità marittima). - 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorierà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.
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La Legge 186/2000 disciplina i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio come servizi di interesse generale nei porti, regolando obbligatorietà, tariffe e competenze amministrative. Operatori portuali, Autorità marittime e Autorità portuali devono coordinarsi secondo questa normativa per garantire sicurezza della navigazione e corretta organizzazione delle operazioni portuali.
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