Cosa stabilisce la Legge 184/2009 riguardo all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 184/2009 disciplina le disposizioni relative all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, rinviando alle previsioni già contenute nella Legge 44/2006. La norma principale stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 hanno efficacia a partire dall'anno 2025, con corresponsione dell'assegno previsto a decorrere dal medesimo anno. Questa legge riguarda specificamente i militari che hanno diritto a un accompagnatore e prevede un assegno sostitutivo come forma di sostegno economico alternativo. Per l'anno 2009, l'onere finanziario derivante dall'attuazione della norma è stato quantificato in euro 11.009.494, finanziato mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato del monitoraggio degli oneri e dell'adozione delle variazioni di bilancio necessarie, con obbligo di trasmissione alle Camere di relazioni periodiche sugli effetti finanziari della disposizione.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184
Testo normativo
LEGGE n. 184/2009
# LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184
## Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare per il 2009. (09G0192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia ((dall'anno 2025)) mediante corresponsione ((a decorrere dall'anno 2025)) dell'assegno ivi previsto. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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La Legge 184/2009 rappresenta un intervento normativo in materia di welfare militare e assegni sostitutivi, collegato alla Legge 44/2006. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico devono considerare gli aspetti di bilancio, le variazioni di stanziamento, il monitoraggio degli oneri finanziari e l'applicazione della normativa sulla contabilità di Stato (Legge 468/1978), nonché le implicazioni fiscali relative agli assegni corrisposti a soggetti pubblici.
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