Quali sono i requisiti per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali secondo la Legge 183/1992 e quale durata ha il periodo di pratica professionale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 183/1992 ha modificato i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali, introducendo standard più rigorosi. Per iscriversi è necessario essere cittadino italiano o comunitario, godere dei diritti politici, avere condotta irreprensibile, possedere il diploma di ragioniere e perito commerciale più un diploma universitario triennale riconosciuto (o laurea in giurisprudenza o economia e commercio), e aver conseguito l'abilitazione professionale. La norma si applica a tutti coloro che intendono esercitare la professione di ragioniere e perito commerciale in Italia e riguarda direttamente i professionisti che operano nel settore della consulenza fiscale e amministrativa. Per quanto riguarda la pratica professionale, la legge ha elevato il periodo a tre anni da effettuarsi presso un ragioniere iscritto all'albo da almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare un esame di Stato. Tuttavia, è prevista una riduzione a due anni per chi possiede già una laurea in giurisprudenza o economia e commercio, incentivando così i laureati a intraprendere questa professione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 febbraio 1992, n. 183
Testo normativo
LEGGE n. 183/1992
# LEGGE 12 febbraio 1992, n. 183
## Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del
periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti
commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , è sostituito dal seguente: "Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale). - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere dei diritti politici; c) essere di condotta irreprensibile; d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo; e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta; f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; g) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1. 3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. 4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 183/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 183/1992 disciplina i requisiti di accesso e l'abilitazione professionale per ragionieri e periti commerciali, prevedendo il diploma universitario triennale specialistico e un periodo di pratica professionale obbligatorio. Consulenti fiscali e studi professionali devono conoscere questi requisiti per l'assunzione di praticanti e per la gestione della formazione continua, nonché per comprendere le qualifiche minime richieste ai collaboratori che operano in materia di contabilità, bilanci e adempimenti tributari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.