Legge

Legge 182/1992

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Pubblicato: 02/03/1992 In vigore dal: 11/02/1992 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure per dichiarare l'equipollenza tra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale?

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La Legge 182/1992 stabilisce il procedimento attraverso il quale lo Stato dichiara l'equipollenza tra diversi diplomi di laurea, permettendo ai laureati di accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. La dichiarazione di equipollenza avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e degli ordini professionali interessati. La norma si applica a tutti i professionisti che devono superare esami di Stato (avvocati, ingegneri, medici, architetti, ecc.) e riguarda sia i laureati in Italia che coloro che hanno conseguito titoli equipollenti. In pratica, la legge consente di riconoscere come equivalenti diplomi di laurea diversi, purché i relativi curricula didattici rispettino i criteri stabiliti dalla normativa universitaria e dalla legislazione comunitaria, garantendo così la mobilità professionale e l'accesso equo agli esami di abilitazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 182

Testo normativo

LEGGE n. 182/1992 # LEGGE 11 febbraio 1992, n. 182 ## Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario. 2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e della normativa comunitaria in materia. 3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente: "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia; b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali; c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento; d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico- formativi, da includere necessariamente per curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego; e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello; f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali. 3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".

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