Legge

Legge 180/2011

Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)

Pubblicato: 14/11/2011 In vigore dal: 11/11/2011 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 180/2011 e a chi si applica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 180/2011 definisce lo "Statuto delle imprese e dell'imprenditore" con l'obiettivo di garantire la libertà di iniziativa economica privata in Italia, in conformità ai principi costituzionali. Si applica a tutte le imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese (PMI), e riguarda sia gli imprenditori individuali che le società. La legge mira a creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo economico, riconoscendo il contributo fondamentale delle imprese alla crescita occupazionale e alla prosperità, mentre definisce anche i doveri cui gli imprenditori devono attenersi.

In pratica, la normativa interviene su diversi fronti: promuove la creazione di nuove imprese (soprattutto per giovani e donne), favorisce l'innovazione e la competitività nel contesto europeo e internazionale, rende più equi i sistemi sanzionatori per gli adempimenti verso la pubblica amministrazione, e integra le problematiche sociali e ambientali nelle attività imprenditoriali. La legge inoltre adegua l'intervento pubblico alle esigenze delle PMI, cercando di ridurre gli oneri burocratici senza gravare sulla finanza pubblica.

Un aspetto rilevante è che la legge recepisce lo "Small Business Act" europeo (COM 2008/394), garantendo coerenza tra le normative nazionali e regionali con i provvedimenti dell'Unione europea. Le regioni a statuto speciale e le province autonome mantengono le loro competenze, mentre nelle materie di legislazione concorrente devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Testo normativo

LEGGE n. 180/2011 # LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 ## Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima. 3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge. 5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare: a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica, nonchè al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attività; b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonchè di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare; c) a rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione; d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali; e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; g) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale; h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 35 , 41 e 117, terzo comma, della Costituzione è il seguente: «Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.» «Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.» «Art. 117. - (Omissis). Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

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