Cosa prevede la Legge 179/2002 in materia di finanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 179/2002 è una disposizione normativa che interviene sul finanziamento del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare, l'articolo 1 incrementa l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 di ulteriori 630.000 euro annui a partire dall'anno 2002. Questo stanziamento aggiuntivo era destinato a far fronte all'incremento e alla maggiore complessità dei compiti assegnati al Ministero, nonché a migliorare i trattamenti economici del personale dipendente non appartenente al ruolo dirigenziale. Le risorse dovevano essere utilizzate per sperimentazioni e relative contrattazioni collettive, secondo le modalità determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dalla normativa sulla dirigenza pubblica. La norma rappresenta un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica nel settore ambientale, riconoscendo l'importanza strategica del Ministero nella tutela del territorio.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 2002, n. 179
Testo normativo
LEGGE n. 179/2002
# LEGGE 31 luglio 2002, n. 179
## Disposizioni in materia ambientale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). 1. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, è il seguente: "2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall' art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.".
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La Legge 179/2002 riguarda l'incremento di spesa per il personale pubblico del Ministero dell'ambiente, con riferimento a stanziamenti annuali, contrattazione collettiva e trattamenti economici dei dipendenti pubblici. È rilevante per chi segue la gestione del bilancio pubblico, le politiche di armonizzazione retributiva nella pubblica amministrazione e i vincoli di spesa nel settore ambientale.
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