Legge

Legge 179/1992

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

Pubblicato: 29/02/1992 In vigore dal: 17/02/1992 Documento ufficiale

Quali sono le finalità e le modalità di programmazione della Legge 179/1992 per l'edilizia residenziale pubblica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 179/1992 stabilisce le norme transitorie per l'edilizia residenziale pubblica in Italia, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova disciplina organica dell'intervento pubblico nel settore. La norma si applica alle disponibilità finanziarie presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dalla legge 457/1978, e riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche, le regioni e gli enti delegati alla realizzazione di programmi abitativi. In pratica, la legge prevede che i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica continuino ad essere programmati e utilizzati secondo le modalità e le procedure già stabilite dalla legge 457/1978 e dalle sue successive modificazioni, garantendo così una continuità operativa durante il periodo di transizione normativa. Per i professionisti del settore pubblico e i consulenti che operano in materia di edilizia residenziale, è rilevante comprendere che questa legge mantiene in vigore il sistema di finanziamento attraverso la Cassa depositi e prestiti, con la ripartizione dei fondi tra le regioni effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale sulla base di criteri di cassa e di fabbisogno abitativo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Testo normativo

LEGGE n. 179/1992 # LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 ## Norme per l'edilizia residenziale pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e modalità di programmazione). 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e procedure della citata legge n. 457 del 1978 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato èstato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) è il seguente: "Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art.4; b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2; c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell' art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree. Sono trasferiti alla predetta sezione: a) il fondo costituito a norma dell' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 179/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 179/1992 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto riguarda la programmazione dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti, la ripartizione regionale delle risorse e l'attuazione dei programmi abitativi secondo la legge 457/1978. Amministratori pubblici, dirigenti regionali e consulenti del settore immobiliare pubblico la consultano per comprendere le modalità di finanziamento, le competenze della sezione autonoma della Cassa e i meccanismi di controllo della Corte dei conti sugli interventi di edilizia residenziale.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1992

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente d… Decreto Ministeriale 584 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il … Decreto Ministeriale 582 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-… Decreto Ministeriale 583 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed un… Decreto Ministeriale 580 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'or… Decreto Ministeriale 581 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive i… Decreto Ministeriale 579 Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diuni… Decreto Ministeriale 578 Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attivita' svolte all'estero e… Decreto Ministeriale 577

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →