Legge

Legge 178/2000

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.

Pubblicato: 03/07/2000 In vigore dal: 23/06/2000 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Legge 178/2000 e come viene istituito il Centro nazionale di informazione e documentazione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 178/2000 autorizza il Governo italiano a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea. Il Centro viene costituito come Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), una struttura giuridica specifica disciplinata dal regolamento comunitario CEE n. 2137/85 e dal decreto legislativo italiano n. 240/1991. Questo ente è finanziato congiuntamente dalla Commissione europea e dallo Stato italiano, che ne sono i soci fondatori, ma può accogliere anche altri soci ordinari tra persone fisiche, enti privati e pubblici.

Il Centro opera secondo i principi di trasparenza propri delle istituzioni dell'Unione europea e persegue obiettivi specifici: diffondere sistematicamente informazione e documentazione europea ai cittadini e a categorie di utenti specifiche, anche attraverso sportelli decentrati e nuove tecnologie; formare personale specializzato nella gestione della documentazione comunitaria; coordinare e razionalizzare le attività di documentazione già esistenti mediante convenzioni con altri centri di studio in Italia e negli altri Stati membri. La governance del Centro è congiunta tra Italia e Commissione europea, ferme restando le competenze degli organismi di controllo nazionali e comunitari.

La legge prevede anche il finanziamento tramite un fondo straordinario di 500 milioni di lire per l'anno 2000 destinato a iniziative di informazione, comunicazione, ricerca e documentazione europea, con possibilità di cofinanziamento da programmi comunitari come PHARE e TACIS. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono pareri vincolanti su aspetti cruciali come l'ingresso di nuovi soci e la designazione dei componenti degli organi direttivi.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 giugno 2000, n. 178

Testo normativo

LEGGE n. 178/2000 # LEGGE 23 giugno 2000, n. 178 ## Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985 , e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 . 2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare: a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici; b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori; c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti. 3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo: a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti; b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria; c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 . 5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro. 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito ((per l'anno 2000)) un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati. 6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di ((2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001)) , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1280): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), il 17 settembre 1996. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 27 settembre 1996 con pareri delle commissioni 1a, 5a e Giunta affari comunità europee. Esaminato dalla 3a commissione il 16 settembre 1997; il 10, 11 e 25 novembre 1998 e approvato il 19 gennaio 1999. Camera dei deputati (atto n. 5580): Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea ), in sede referente, il 25 febbraio con pareri delle commissioni I, III e V. Esaminato dalla XIV commissione il 14, 21 e 28 aprile 1999; il 5, 20 e 26 maggio 1999. Relazione scritta annunciata il 1o giugno 1999 (atto n. 5580/A), relatore on. Ruberti. Nuovamente assegnata alla XIV commissione in sede redigente, il 9 novembre 1999 con parere delle commissioni I, III e V. Esaminato dalla XIV commissione, in sede redigente, l'11 e 16 novembre 1999; il 15 marzo 2000. Presentazione del testo degli articoli annunciata il 15 marzo 2000, (atto n. 5580/Red), relatore on. Ruberti. Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 5 aprile 2000. Senato della Repubblica (atto n. 1280/B): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 aprile 2000, con parere della commissione V. Esaminato dalla 3a commissione in sede deliberante il 9 maggio 2000. Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede referente, il 9 maggio 2000. Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 9 e 24 maggio 2000. Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 1280/C), relatore sen. Tana De Zulueta. Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

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La Legge 178/2000 disciplina l'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la diffusione di informazione e documentazione europea, con riferimento ai regolamenti CEE n. 2137/85 e ai programmi comunitari PHARE e TACIS. Professionisti che operano nel settore della comunicazione istituzionale e della cooperazione europea consultano questa normativa per comprendere la struttura di finanziamento pubblico-privato, le modalità di governance congiunta Italia-UE e i meccanismi di controllo parlamentare sugli enti europei.

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