Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione.
Quali sono gli obiettivi della Legge 177/1999 e cosa prevede in merito alla responsabilità civile per l'inquinamento da idrocarburi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 177/1999 autorizza il Presidente della Repubblica italiana ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni internazionali del 1969 e del 1971, adottati a Londra il 27 novembre 1992. Questi protocolli riguardano la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni. La normativa si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione di idrocarburi, nonché alle compagnie di navigazione e agli armatori. In pratica, la legge stabilisce un sistema di responsabilità civile che obbliga i responsabili dell'inquinamento a risarcire i danni ambientali e patrimoniali, con la possibilità di ricorrere al Fondo internazionale quando la responsabilità diretta non è sufficiente. Per le aziende operanti nel settore petrolifero e marittimo, questa normativa comporta l'obbligo di sottoscrivere polizze assicurative adeguate e di rispettare standard internazionali di prevenzione e gestione del rischio ambientale.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 maggio 1999, n. 177
Testo normativo
LEGGE n. 177/1999
# LEGGE 27 maggio 1999, n. 177
## Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle
convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la
responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da
idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale
per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre
1992, e loro esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.
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La Legge 177/1999 è il riferimento normativo italiano per l'adesione ai protocolli internazionali sulla responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi, danno ambientale e Fondo internazionale di indennizzo. Aziende petrolifere, armatori e operatori marittimi devono consultarla per comprendere obblighi assicurativi, responsabilità civile extracontrattuale e conformità alle convenzioni internazionali sul danno ambientale.
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