Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.
Quali sono le modalità di trasferimento e cessione delle aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo secondo la Legge 177/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 177/1992 disciplina il trasferimento di aree demaniali (terreni di proprietà dello Stato) situate in specifiche province del Nord Italia verso il patrimonio disponibile dei comuni interessati. La norma si applica a terreni su cui siano stati realizzati interventi di urbanizzazione prima del 31 dicembre 1983, sia con regolare concessione che senza titolo, nonché a terreni non edificati ma posseduti pacificamente da privati. Riguarda principalmente i comuni di Belluno, Sorico (Como), Seriate (Bergamo), Guarda Veneta, Polesella e Papozze (Rovigo). Una volta trasferite ai comuni, queste aree possono essere cedute a privati tramite trattativa privata dall'Intendente di Finanza, in deroga alle normative ordinarie. Aspetto rilevante per i professionisti è che il prezzo di cessione deve essere determinato considerando esclusivamente il valore del terreno nelle sue caratteristiche originarie, senza valorizzare le opere di urbanizzazione o edificazioni realizzate, evitando così una doppia valutazione del bene.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
Testo normativo
LEGGE n. 177/1992
# LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
## Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como,
Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e
successiva cessione a privati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonchè dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorchè non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente ((, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato)) .
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La Legge 177/1992 riguarda il trasferimento di patrimonio demaniale, la valorizzazione di aree urbanizzate e la cessione a privati secondo procedure derogatorie. Commercialisti e consulenti immobiliari devono considerare questa norma per questioni di valutazione catastale, plusvalenze immobiliari e determinazione del prezzo di acquisizione di terreni in queste province, nonché per la corretta qualificazione fiscale delle transazioni relative a beni ex-demaniali.
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