Quali sono le disposizioni della Legge 175/2005 per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia e come vengono gestiti i finanziamenti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 175/2005 istituisce un programma di finanziamento pubblico dedicato alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico presente in Italia. La norma stanzia 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro annuali per gli anni 2006-2009, con possibilità di rifinanziamento negli anni successivi secondo le procedure di bilancio pluriennale. Gli interventi sono definiti annualmente mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa consultazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, che rappresenta l'interlocutore principale nella programmazione. I soggetti beneficiari includono l'Unione delle comunità ebraiche italiane e i proprietari, possessori o detentori dei beni culturali interessati, ai quali le risorse sono assegnate secondo le procedure standard previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Il finanziamento è coperto mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, con autorizzazione al Ministro di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 2005, n. 175
Testo normativo
LEGGE n. 175/2005
# LEGGE 17 agosto 2005, n. 175
## Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in
Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009)) . ((Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.)) 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 175/2005 rappresenta il riferimento normativo per finanziamenti pubblici destinati a beni culturali di interesse storico e religioso, disciplinando contributi per restauro conservativo e interventi su patrimonio archivistico secondo le modalità di erogazione previste dal Codice dei beni culturali. Professionisti del settore culturale, amministratori di enti religiosi e consulenti di enti pubblici la consultano per accedere a fondi dedicati, procedure di rendicontazione e compatibilità con normative sulla gestione del patrimonio.
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