Legge

Legge 175/1992

Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Pubblicato: 29/02/1992 In vigore dal: 05/02/1992 Documento ufficiale

Quali sono le regole sulla pubblicità per i professionisti sanitari secondo la Legge 175/1992?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 175/1992 disciplina rigorosamente la pubblicità per medici, odontoiatri, veterinari e altri professionisti sanitari iscritti agli ordini professionali. La norma stabilisce che la pubblicità è consentita solo attraverso canali specifici e controllati: targhe professionali presso lo studio, inserzioni negli elenchi telefonici e negli albi di categoria, nonché su periodici specializzati per sanitari e media locali. Questa restrizione mira a proteggere il pubblico da messaggi pubblicitari ingannevoli nel settore sanitario.

Le informazioni che possono essere comunicate sono limitate e ben definite: il professionista può indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, orari di ricevimento, titoli di studio e specializzazioni riconosciute dallo Stato, nonché onorificenze statali. È vietato usare abbreviazioni ambigue o titoli esteri non riconosciuti dall'Italia. Un aspetto importante riguarda i medici non specialisti: possono menzionare una disciplina specialistica solo se hanno comprovato esperienza professionale nella materia per un periodo almeno pari alla durata del corso universitario, con attestato depositato presso l'ordine provinciale.

La norma si applica anche alle associazioni tra sanitari e alle carte professionali. Le violazioni di queste regole costituiscono infrazioni disciplinari e possono esporre il professionista a procedimenti presso l'ordine di appartenenza. Per i professionisti sanitari è quindi essenziale rispettare scrupolosamente questi limiti nella comunicazione pubblicitaria per evitare sanzioni disciplinari.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175

Testo normativo

LEGGE n. 175/1992 # LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175 ## Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ((, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali)) . 2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato. 4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all' articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

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La Legge 175/1992 regola la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, disciplinando come medici, odontoiatri e veterinari possono comunicare i loro servizi. I professionisti devono conoscere i vincoli sulla pubblicità, il riconoscimento dei titoli di specializzazione, l'attestazione dell'esperienza professionale e le modalità di iscrizione agli ordini professionali per evitare violazioni normative e procedimenti disciplinari.

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