Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 174/2002 per la ristrutturazione della sede dell'Agenzia per le ONLUS a Milano e come vengono finanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 174/2002 autorizza lo stanziamento di risorse pubbliche per la ristrutturazione e l'allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) a Milano. Nello specifico, prevede un finanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per un totale di tre milioni di euro, a favore del Comune di Milano. Questa agenzia era stata istituita precedentemente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000. Il finanziamento viene coperto mediante una riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo a tale Ministero. La norma rappresenta un intervento di investimento pubblico destinato a dotare l'ente di una sede idonea per lo svolgimento delle sue funzioni di supporto al settore del non profit.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 2002, n. 174
Testo normativo
LEGGE n. 174/2002
# LEGGE 30 luglio 2002, n. 174
## Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in Milano, ed altri
interventi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano. 1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000 , è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000 reca: "istituzione dell'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
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La Legge 174/2002 riguarda il finanziamento pubblico di opere e interventi specifici, con particolare riferimento alle ONLUS e agli enti di utilità sociale. Commercialisti e consulenti che operano nel settore non profit consultano questa normativa per comprendere i finanziamenti destinati alle organizzazioni non lucrative e le modalità di gestione delle risorse pubbliche. La norma si colloca nel contesto della disciplina degli enti non commerciali e della loro amministrazione.
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