Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitari
Qual è l'oggetto della Legge 173/2009 e quali sono i suoi principali ambiti di applicazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 173/2009 ratifica il Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons), un trattato internazionale sottoscritto a Ginevra nel 2003 che riguarda specificamente i residuati bellici esplosivi. Questo protocollo si applica a livello internazionale e vincula l'Italia al rispetto di norme sulla gestione, bonifica e prevenzione dei danni causati da ordigni esplosivi rimasti sul territorio dopo conflitti armati. La legge riguarda direttamente le amministrazioni pubbliche competenti in materia di difesa, protezione civile e sminamento, nonché le organizzazioni umanitarie che operano nel settore della bonifica territoriale. In pratica, la normativa prevede obblighi di registrazione, mappatura e rimozione dei residuati bellici, oltre a misure di assistenza alle vittime e di sensibilizzazione sulla pericolosità di questi ordigni. La legge modifica inoltre la Legge 58/2001 relativa al Fondo per lo sminamento umanitario, rafforzando i meccanismi di finanziamento e coordinamento delle operazioni di bonifica sia in Italia che in contesti internazionali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 novembre 2009, n. 173
Testo normativo
LEGGE n. 173/2009
# LEGGE 12 novembre 2009, n. 173
## Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla
proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che
possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati
(Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra
il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a
Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo
2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario. (09G0176)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 173/2009 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 173/2009 è il riferimento normativo italiano per l'implementazione del Protocollo V sulla gestione dei residuati bellici esplosivi, coinvolgendo aspetti di diritto internazionale umanitario, protezione civile e fondi pubblici per lo sminamento. Amministrazioni pubbliche, ONG e organismi internazionali consultano questa normativa per questioni relative a bonifica territoriale, responsabilità civile da ordigni esplosivi e finanziamenti per operazioni umanitarie di sminamento.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.