Quali sono le definizioni e l'ambito di applicazione della Legge 173/2005 sulla vendita diretta a domicilio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 173/2005 disciplina la vendita diretta a domicilio, definita come una forma speciale di vendita al dettaglio e offerta di beni e servizi effettuata presso il domicilio del consumatore o in locali dove questi si trova temporaneamente (per lavoro, studio, intrattenimento). La norma si applica alle imprese che esercitano questa attività e agli incaricati alla vendita diretta, cioè coloro che promuovono la raccolta di ordinativi presso privati consumatori, con o senza vincolo di subordinazione. La legge mira a tutelare il consumatore dalle forme di vendita piramidali, regolamentando le modalità operative e i requisiti dei soggetti coinvolti. Tuttavia, la legge esclude dal suo ambito di applicazione (salvo per alcuni articoli specifici) i prodotti e servizi finanziari, assicurativi, e i contratti relativi a costruzione, vendita e locazione di beni immobili, che rimangono disciplinati da normative settoriali specifiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Testo normativo
LEGGE n. 173/2005
# LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
## Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Definizioni e ambito di applicazione della legge) 1. Al fini della presente legge si intendono: a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a). 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di: a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili. Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L' art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), è il seguente: «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'art. 18, comma 7».
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La Legge 173/2005 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della vendita diretta a domicilio, disciplinando incaricati alla vendita, requisiti delle imprese e tutela del consumatore. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare obblighi di comunicazione al comune, tesserini di riconoscimento, responsabilità civile dell'impresa e esclusioni per prodotti finanziari e assicurativi.
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