Legge

Legge 172/2020

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del ((...)) COVID-19. (20G00196)

Pubblicato: 18/12/2020 In vigore dal: 18/12/2020 Documento ufficiale

Quali restrizioni agli spostamenti e quali misure di contenimento prevede il Decreto-Legge 172/2020 per il periodo natalizio e di inizio anno?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 172/2020, emanato il 18 dicembre 2020, introduce misure urgenti per contenere la diffusione del COVID-19 durante le festività natalizie e il periodo di inizio anno (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021). La normativa si applica sull'intero territorio nazionale e riguarda tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giorni festivi e prefestivi. Il decreto vieta gli spostamenti tra regioni e province autonome nel periodo indicato, con eccezioni limitate a motivi lavorativi, necessità o salute. Nei giorni 25-26 dicembre e 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti tra comuni, salvo le stesse eccezioni. Tuttavia, è consentito spostarsi verso una sola abitazione privata nella medesima regione una volta al giorno (ore 5-22) con massimo due persone aggiuntive, più minori di 14 anni e persone disabili conviventi. Nei giorni 28-30 dicembre e 4 gennaio sono permessi spostamenti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti entro 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia. La violazione delle disposizioni è sanzionata secondo le norme previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 172/2020 # DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 ## Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del <em><strong>((...))</strong></em> COVID-19. (20G00196) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libert&agrave; di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante &laquo;Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19&raquo;; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante &laquo;Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19&raquo;; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali &egrave; stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanit&agrave; dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 &egrave; stata valutata come &laquo;pandemia&raquo; in considerazione dei livelli di diffusivit&agrave; e gravit&agrave; raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivit&agrave; natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per le festivit&agrave; natalizie e di inizio anno nuovo 1. ((Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 &egrave; vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 &egrave; vietato, altres&igrave;, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessit&agrave; ovvero per motivi di salute. Nei)) giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altres&igrave; consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 &egrave; altres&igrave; consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gi&agrave; conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la ((responsabilit&agrave; genitoriale)) e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. ((&Egrave; comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma)) . 2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 . ((2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , possono altres&igrave; prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge)) 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto ((, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 ,)) &egrave; sanzionata ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 . ((3-bis. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni"))

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Il Decreto-Legge 172/2020 disciplina le limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie, facendo riferimento all'articolo 16 della Costituzione e allo stato di emergenza dichiarato per il COVID-19. La normativa si coordina con i precedenti decreti-legge (n. 19/2020, n. 33/2020, n. 158/2020) e con i DPCM per implementare misure di contenimento epidemiologico, prevedendo sanzioni amministrative per gli inadempimenti e deroghe per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

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