Legge

Legge 17/1997

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia (UNIGRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

Pubblicato: 12/02/1997 In vigore dal: 20/01/1997 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 17/1997 riguardo al trasferimento della sede dell'UNICRI?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 17/1997 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare uno scambio di lettere tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'accordo riguarda il trasferimento della sede del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI) da Roma a Torino. Le lettere sono state firmate rispettivamente a Roma e a Vienna il 16 maggio 1995 e rappresentano un impegno formale tra le due parti. La legge ha carattere prevalentemente procedurale e amministrativo, in quanto ratifica un accordo internazionale già sottoscritto. Non comporta obblighi tributari diretti per aziende o professionisti, ma rappresenta un atto di riconoscimento della competenza italiana nel settore della ricerca criminologica e della giustizia penale. Il trasferimento della sede da Roma a Torino evidenzia l'importanza strategica attribuita al capoluogo piemontese come centro di eccellenza per la ricerca internazionale in questo ambito.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 gennaio 1997, n. 17

Testo normativo

LEGGE n. 17/1997 # LEGGE 20 gennaio 1997, n. 17 ## Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia (UNIGRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

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La Legge 17/1997 riguarda la ratifica di accordi internazionali con le Nazioni Unite e il trasferimento di sedi di organismi internazionali, aspetti rilevanti per chi segue le relazioni diplomatiche e gli impegni internazionali dell'Italia. Professionisti che operano nel settore pubblico e nelle organizzazioni internazionali consultano questa normativa per comprendere i procedimenti di ratifica e gli effetti giuridici degli scambi di lettere diplomatiche tra Stati e organismi sovranazionali.

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