Quali sono i presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi secondo il Decreto-Legge 17/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 17/1993 integra e amplia i criteri per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, disciplinata originariamente dal decreto-legge 26/1979. La norma introduce un nuovo ambito di applicazione (articolo 1-bis) che consente l'accesso alla procedura straordinaria anche per le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire somme significative allo Stato, enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica, in seguito a decisioni di organi comunitari relative agli aiuti di Stato. Questo meccanismo si applica quando la restituzione richiesta sia almeno pari al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, a condizione che l'impresa occupi un numero minimo di dipendenti. La disposizione rappresenta uno strumento di tutela per le imprese che si trovano in difficoltà finanziaria a causa di provvedimenti comunitari in materia di aiuti di Stato, permettendo loro di accedere alla procedura amministrativa straordinaria. Il decreto-legge mantiene inoltre in vigore le procedure già avviate nei periodi precedenti, garantendo continuità normativa per le imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 17/1993
# DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17
## Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria
delle imprese in crisi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Dopo l' articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. - 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.". 2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1› marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.
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Il Decreto-Legge 17/1993 è il riferimento normativo per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, con particolare attenzione agli aiuti di Stato, alle decisioni comunitarie e ai presupposti di insolvenza. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare l'accesso alle procedure straordinarie, la restituzione di aiuti pubblici e la tutela occupazionale delle imprese in difficoltà.
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