Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. (085U0017)
Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 17/1985 al regime dell'IVA e delle imposte sul reddito, in particolare riguardo alle detrazioni e alle aliquote?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 17/1985 converte in legge il decreto-legge 853/1984, introducendo significative modifiche al sistema IVA e alle imposte sul reddito. La norma disciplina le modalità di detrazione dell'IVA per diverse categorie di operazioni, distinguendo tra acquisti di beni ammortizzabili, locazioni finanziarie, lavorazioni eseguite da terzi e prestazioni professionali, applicando percentuali di detrazione differenziate (dal 71% al 94% a seconda della tipologia). Per quanto riguarda i redditi, la legge modifica le aliquote nelle tabelle A e B, interessando principalmente i lavoratori autonomi, i professionisti e gli imprenditori commerciali, con particolare attenzione ai commissionari nei mercati agricolo-alimentari e agli esercenti attività artistiche. La norma introduce anche disposizioni transitorie importanti, come la sospensione dell'applicazione dell'articolo 18 del DPR 600/1973 per gli esercenti imprese commerciali che nel 1984 hanno tenuto contabilità ordinaria con ricavi superiori a 780 milioni di lire. Inoltre, prevede regimi agevolati per gli scioglimenti di società deliberati tra gennaio e giugno 1985, con imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e riduzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 febbraio 1985, n. 17
Testo normativo
LEGGE n. 17/1985
# LEGGE 17 febbraio 1985, n. 17
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria. (085U0017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , recante disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e d'imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 3 è soppresso il secondo periodo; al comma 5 sono aggiunte le parole: ", compresi quelli alberghieri". All'articolo 2: al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo d'ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A"; al comma 6, lettera c), le parole: "purchè di durata non inferiore" sono sostituite con le seguenti: "purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore"; al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima"; al comma 9, la lettera e) è sostituita con le seguenti: "e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa;f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti:"ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6"; al comma 10, la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata"; al comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "È inoltre sospesa l'applicazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire"; al comma 16, le parole: "con effetto" sono sostituite con le seguenti: "indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 31 marzo dello stesso anno"; al comma 23, dopo le parole: "da 14 a 16" sono aggiunte le seguenti: "e 21"; al comma 31, le parole: "25 gennaio" sono sostituite con le seguenti: "20 febbraio". All'articolo 3: al comma 1, lettera d), dopo le parole: "a condizione che il contribuente non disponga" sono aggiunte le seguenti: "nel medesimo comune"; al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione è elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed è fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno"; al comma 16, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 1985"; al comma 19, è aggiunto il seguente periodo: "Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985"; al comma 21, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "21-bis. Ai fini di cui all' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento". All'articolo 4: il comma 12 è sostituito con il seguente: "12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165 , gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore"; dopo il comma 14, è inserito il seguente: "14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 , sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali". Alla tabella A: la voce n. 8 è sostituita con la seguente: "8 - Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 27"; alla voce n. 12 la percentuale: "77" è sostituita con la seguente: "78"; dopo la voce n. 34, è inserita la seguente: "34-bis - Commissionari che operano nel commercio all'ingrosso nei mercati agricolo-alimentari 90"; nella nota (***), la percentuale: "73 per cento" è sostituita con la seguente: "75 per cento". Alla tabella B: la voce n. 7 è sostituita con la seguente: "7 - Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 29"; alla voce n. 11, la percentuale: "78" è sostituita con la seguente: "80"; alla voce n. 36, la percentuale: "16" è sostituita con la seguente: "17"; la voce n. 41 è sostituita con la seguente: "41 - Pittori, scultori, esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta;esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (********) 21"; è aggiunta la seguente voce: "41-bis - Attività di pesca 54"; nella nota (***), la percentuale: "74 per cento" è sostituita con la seguente: "76 per cento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Il Cairo, addì 17 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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La Legge 17/1985 è fondamentale per comprendere il regime IVA, le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto, le aliquote IRPEF per autonomi e professionisti, e le disposizioni transitorie su scioglimenti di società. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a percentuali di detrazione differenziate, lavorazioni eseguite da terzi, prestazioni professionali, commissioni commerciali, e per le agevolazioni fiscali sulle assegnazioni di beni da società in liquidazione.
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