Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.
Quali sono gli obblighi dell'Italia derivanti dall'adesione alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 169/1997 autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, un trattato internazionale sottoscritto originariamente a Rio de Janeiro nel 1966. Questa adesione impegna l'Italia a rispettare le norme internazionali sulla pesca e la conservazione delle risorse ittiche dell'Atlantico, in particolare per quanto riguarda i tonnidi. La legge incorpora anche i protocolli successivi sottoscritti a Parigi nel 1984 e a Madrid nel 1992, che hanno aggiornato e integrato la convenzione originaria con nuovi regolamenti interni e finanziari. L'adesione comporta per l'Italia l'obbligo di adeguare la propria legislazione nazionale alle disposizioni internazionali, di partecipare agli organi decisionali della convenzione e di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione internazionale. Per le imprese ittiche e i pescatori italiani, ciò significa il rispetto di quote di pesca, limiti di cattura e altre misure di conservazione stabilite dall'organismo internazionale competente.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 giugno 1997, n. 169
Testo normativo
LEGGE n. 169/1997
# LEGGE 4 giugno 1997, n. 169
## Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed
annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de
Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto
finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed
al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il
4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonchè all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.
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La Legge 169/1997 riguarda gli obblighi internazionali dell'Italia in materia di conservazione delle risorse ittiche, pesca sostenibile e diritto del mare. Imprese di pesca, armatori e operatori del settore ittico devono conformarsi alle disposizioni della Convenzione ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), alle quote di pesca e ai regolamenti internazionali sulla gestione delle risorse alieutiche dell'Atlantico.
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