Quali sono i divieti di registrazione come marchio relativi al simbolo olimpico secondo la Legge 167/2005?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 167/2005 stabilisce regole rigorose per proteggere il simbolo olimpico in occasione dei Giochi invernali di Torino 2006. Il divieto principale riguarda la registrazione del simbolo olimpico come marchio presso gli uffici competenti: nessuno può registrarlo come marchio per qualsiasi classe di prodotti o servizi, salvo espressa autorizzazione scritta del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La norma si applica anche a segni che contengono parole o riferimenti che richiamano il simbolo olimpico, i Giochi olimpici, gli eventi correlati o che suggeriscono un collegamento con l'organizzazione delle manifestazioni olimpiche. In particolare, le parole "olimpico" e "olimpiade" in qualsiasi forma sono espressamente vietate come marchi. Le registrazioni effettuate in violazione di queste disposizioni sono dichiarate nulle a tutti gli effetti di legge, il che significa che non hanno alcun valore giuridico e possono essere impugnate in qualsiasi momento.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 2005, n. 167
Testo normativo
LEGGE n. 167/2005
# LEGGE 17 agosto 2005, n. 167
## Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo
svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Tutela del simbolo olimpico 1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 , non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO). 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. 3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza. 4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197. - La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242. - La legge 24 luglio 1985, n. 434 , (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
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La Legge 167/2005 disciplina la protezione del simbolo olimpico, il marchio registrato, i diritti di proprietà intellettuale e la tutela dei segni distintivi in relazione ai Giochi olimpici. Aziende e professionisti del marketing devono considerare i divieti di registrazione come marchio, le limitazioni all'uso di parole come "olimpico" e "olimpiade", e l'autorizzazione del CIO come requisito essenziale per qualsiasi utilizzo commerciale legittimo del simbolo olimpico.
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