Legge

Legge 167/1993

Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

Pubblicato: 02/06/1993 In vigore dal: 01/06/1993 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e la durata della partecipazione italiana all'embargo sul Danubio contro la ex Jugoslavia secondo il Decreto-Legge 167/1993?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 167/1993 autorizza l'Italia a partecipare alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio, deliberato dall'ONU con risoluzioni specifiche contro Serbia e Montenegro. L'intervento riguarda i territori di Bulgaria, Romania e Ungheria, dove viene dispiegato un contingente della Guardia di finanza per controllare e far rispettare le sanzioni internazionali. Il decreto, emanato in via d'urgenza dal Presidente della Repubblica, prevede inizialmente un periodo operativo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993, con uno stanziamento di 7.892 milioni di lire per l'anno 1993. Successivamente, la partecipazione italiana è stata prorogata più volte attraverso decreti-legge e leggi di conversione, estendendosi fino al 1996, con la permanenza di unità di comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni. L'intervento rappresenta un'applicazione pratica degli obblighi internazionali dell'Italia derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dalle decisioni dell'Unione Europea Occidentale.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 giugno 1993, n. 167

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 167/1993 # DECRETO-LEGGE 1 giugno 1993, n. 167 ## Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 787/92 e n. 820/93; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della U.E.O. in data 5 aprile 1993; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia mediante l'invio di mezzi della Guardia di finanza e di disciplinare il trattamento economico e assicurativo del personale addetto a tali operazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993 , mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993. (2)(3) ((4)) 2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il presente decreto ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 2 del D.L. 167/1993 . ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che è prorogata dal 1 luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con il presente decreto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 2 del D.L. 167/1993 . ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347 , convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 2 del D.L. 167/1993 .

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Il Decreto-Legge 167/1993 disciplina la partecipazione italiana a operazioni di polizia doganale, embargo internazionale e sanzioni ONU, coinvolgendo la Guardia di finanza in operazioni di controllo doganale. La normativa è rilevante per comprendere gli stanziamenti di bilancio dello Stato, le spese per operazioni internazionali e il trattamento economico e assicurativo del personale militare in missioni all'estero, aspetti che interessano la gestione del bilancio pubblico e le proroghe normative.

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