Cosa prevede la Legge 166/2005 in materia di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 166/2005 istituisce un sistema amministrativo di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il sistema si applica a tutte le carte di credito, carte di debito e altre carte di pagamento definite nella normativa attuativa. Riguarda direttamente le società, le banche, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione, denominati "società segnalanti".
In pratica, le società segnalanti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero i dati e le informazioni relative alle frodi, che alimentano un archivio informatizzato centralizzato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare di questo archivio e può avvalersi di Consap S.p.A. per la gestione operativa, secondo una convenzione che non deve generare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il sistema prevede anche un gruppo di lavoro con funzioni consultive per affrontare le problematiche del settore e le frodi sui mezzi di pagamento in generale. La normativa si conforma ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario, garantendo coerenza con la regolamentazione europea in materia di pagamenti e prevenzione delle frodi.
Per i commercialisti e le aziende, questo significa che gli intermediari finanziari devono implementare procedure di segnalazione delle frodi e collaborare con il sistema amministrativo nazionale, contribuendo così a una maggiore trasparenza e sicurezza nel sistema dei pagamenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
Testo normativo
LEGGE n. 166/2005
# LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
## Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di
pagamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Sistema di prevenzione) 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche ((gli istituti di pagamento)) e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "società segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. ((3)) 4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169 . 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore ((ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti)) . ((3)) 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
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La Legge 166/2005 è il riferimento normativo per la prevenzione amministrativa delle frodi su carte di pagamento, carte di credito e carte di debito. Riguarda società segnalanti, banche, istituti di pagamento e intermediari finanziari che devono comunicare dati all'archivio centralizzato del Ministero dell'economia e delle finanze. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere gli obblighi di segnalazione, la gestione del rischio frodi e la conformità alla normativa comunitaria sui mezzi di pagamento.
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