Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio
conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e
delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
Cosa stabilisce il Decreto-Legge 166/2001 in merito agli orari di scrutinio quando si svolgono contemporaneamente elezioni politiche e amministrative?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 166/2001 è stato emanato per disciplinare le operazioni di scrutinio in occasione delle elezioni del 13 maggio 2001, quando si tennero contemporaneamente le elezioni politiche (Camera e Senato) e le elezioni amministrative (sindaci, presidenti di provincia, consigli comunali e provinciali). La norma riguarda gli uffici elettorali e le commissioni di scrutinio che dovevano gestire il conteggio dei voti in una giornata particolarmente complessa. Il decreto modifica l'articolo 2 del decreto-legge 161/1976, stabilendo che lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, anziché svolgersi nella domenica stessa. Questa disposizione introduce un ordine di priorità nello spoglio: prima vengono scrutinate le schede per le elezioni regionali, successivamente quelle per le elezioni provinciali, e infine quelle comunali. La misura era necessaria per evitare il sovraccarico operativo e garantire la corretta gestione di molteplici consultazioni elettorali contemporanee.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 166/2001
# DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166
## Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio
conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e
delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47 , con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonchè dei consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001; Visto l' articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 166/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 166/2001 disciplina gli orari di scrutinio, le operazioni di votazione e il rinvio dello spoglio in caso di elezioni contemporanee (politiche, regionali, provinciali e comunali). La norma è rilevante per amministratori locali, presidenti di seggio e commissioni elettorali che devono coordinare le procedure di conteggio e rispettare i tempi previsti dalla normativa elettorale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.