Legge

Legge 1652/1962

Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale.

Pubblicato: 14/12/1962 In vigore dal: 29/11/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1652

Testo normativo

LEGGE n. 1652/1962 # LEGGE 29 novembre 1962, n. 1652 ## Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: Art. 524. Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili "Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza. "Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorità giudiziaria ordinaria. "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati". Art. 531. Decisioni in Camera di consiglio "Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilitÀ del ricorso, la questione è decisa, preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio. "Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. "In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori. "Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la Corte giudica in udienza pubblica. "Qualora il ricorrente non: abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente. "Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 29 novembre 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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