Cosa stabilisce la Legge 162/2009 e quali sono gli effetti pratici dell'istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/2009 istituisce il 12 novembre come "Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", riconoscendola come solennità civile. Questa giornata commemorativa riguarda tutti i cittadini italiani e le amministrazioni pubbliche, in particolare le scuole di ogni ordine e grado. A differenza di altre festività, la legge specifica che questa giornata non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e, se cade in giorno feriale, non costituisce giorno di vacanza scolastica né comporta riduzione di orario per le scuole. Le amministrazioni pubbliche possono comunque organizzare cerimonie commemorative e favorire attività didattiche, convegni e momenti di riflessione sul sacrificio dei caduti. Il Ministero dell'Istruzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, premia annualmente i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori (uno per regione) su temi relativi al sacrificio dei caduti, alla fratellanza e cooperazione tra popoli, sotto forma di saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. La legge non genera nuovi costi per lo Stato e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 novembre 2009, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/2009
# LEGGE 12 novembre 2009, n. 162
## Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili
nelle missioni internazionali per la pace». (09G0173)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 . 2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. 3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. 4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il testo dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 , è il seguente: «Art. 3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli». Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977 , è il seguente: «Art. 2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 162/2009 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 162/2009 disciplina le solennità civili secondo la legge 27 maggio 1949, n. 260, e interagisce con la normativa sui giorni festivi (legge 5 marzo 1977, n. 54) per definire gli effetti su orario di lavoro, giorni di vacanza scolastica e imbandieramento dei pubblici edifici. Amministrazioni pubbliche, scuole e istituti scolastici devono conoscere questa normativa per organizzare correttamente le attività commemorative e gestire l'orario di lavoro e scolastico senza violazioni di legge.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.