Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validita' delle certificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
Cosa stabilisce la Legge 162/2004 in merito alle certificazioni SOA degli esecutori di lavori pubblici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/2004 converte in legge il decreto-legge 107/2004 e riguarda la proroga della validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici. Le SOA sono organismi che certificano l'idoneità tecnica e organizzativa delle imprese che intendono partecipare a gare per l'esecuzione di lavori pubblici. Questa normativa si applica a tutte le imprese costruttrici e a coloro che operano nel settore dei lavori pubblici, garantendo loro una continuità nella validità dei loro certificati di qualificazione. La legge prevede praticamente una proroga dei termini di scadenza delle certificazioni SOA, evitando che le imprese rimangano scoperte durante i tempi di rinnovo. Per le aziende del settore costruzioni, questo rappresenta un aspetto cruciale poiché la certificazione SOA è requisito indispensabile per partecipare a bandi pubblici e mantenere la propria operatività nel mercato dei lavori pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 giugno 2004, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/2004
# LEGGE 24 giugno 2004, n. 162
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile
2004, n. 107, recante proroga del termine di validita' delle
certificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione
(SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107 , recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 162/2004 è il riferimento normativo per la proroga delle certificazioni SOA, organismi di attestazione e qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Imprese costruttrici, general contractor e subappaltatori consultano questa normativa per comprendere i termini di validità dei certificati di idoneità tecnico-organizzativa e i requisiti di partecipazione alle gare pubbliche nel settore delle costruzioni.
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