Quali diritti e tutele economiche riconosce la legge 162/1992 ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico?
Spiegato da FiscoAI
La legge 162/1992 disciplina i diritti dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, riconoscendo loro il diritto di astenersi dal lavoro durante le operazioni di soccorso e le esercitazioni, nonché nel giorno successivo se l'intervento ha superato le 8 ore o proseguito oltre mezzanotte. Per i volontari che sono lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve corrispondere l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di assenza, con facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di previdenza competente. Per i lavoratori autonomi, è prevista un'indennità per il mancato reddito, finanziata da un fondo di accantonamento presso il Ministero del lavoro. Lo Stato sostiene questi oneri attraverso il bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi rimborsati ai datori di lavoro, garantendo così una protezione economica completa ai volontari impegnati in operazioni di soccorso.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/1992
# LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162
## Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni
di soccorso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonchè nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. 2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. 3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità. 4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)) , e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)) , sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
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La legge 162/1992 è il riferimento normativo per la tutela economica e previdenziale dei volontari del soccorso alpino, disciplinando aspetti di diritto del lavoro, trattamento retributivo, contributi previdenziali e indennità per lavoratori autonomi. Datori di lavoro e consulenti del lavoro la consultano per gestire correttamente le assenze per soccorso, i rimborsi agli istituti di previdenza e la documentazione amministrativa correlata.
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