Legge

Legge 161/2017

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176)

Pubblicato: 04/11/2017 In vigore dal: 17/10/2017 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 161/2017 ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione antimafia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 161/2017 amplia significativamente la categoria di soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia, estendendo l'applicazione oltre le tradizionali organizzazioni mafiose. La norma introduce nuovi destinatari, includendo persone indiziate di reati legati al terrorismo, alla sovversione dell'ordine dello Stato, alla corruzione, alle frodi informatiche e al cyberbullismo. In particolare, vengono aggiunti soggetti indiziati di delitti di cui agli articoli 640-bis (frode informatica), 416 (associazione per delinquere finalizzata a corruzione), 612-bis (cyberbullismo) e 418 (corruzione di pubblico ufficiale). Le misure si applicano anche a coloro che compiono atti preparatori o esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, nonché a chi partecipa a conflitti in territorio estero a sostegno di organizzazioni terroristiche. Questa estensione riflette l'evoluzione delle minacce alla sicurezza pubblica, includendo fenomeni criminali moderni come il terrorismo internazionale e i crimini informatici, oltre alle tradizionali forme di criminalità organizzata.

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Riferimento normativo

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161

Testo normativo

LEGGE n. 161/2017 # LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 ## Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Soggetti destinatari 1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 », sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale »; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale »; c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»; d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all' articolo 612-bis del codice penale ». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all' articolo 416-bis c.p. ; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale ; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale ; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952 , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , nonchè alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all' articolo 612-bis del codice penale .».

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La Legge 161/2017 modifica il decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia) introducendo nuovi soggetti destinatari di misure di prevenzione, tra cui indiziati di corruzione, frode informatica, cyberbullismo e reati con finalità terroristiche. Professionisti del diritto penale e della prevenzione consultano questa norma per comprendere l'ambito applicativo delle misure di sequestro e confisca, nonché le disposizioni sulla tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

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