Legge 1604/1929
Contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Aquila degli Abruzzi, Chieti, Pescara e Teramo in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il quinquennio 1 gennaio 1929-31 dicembre 1933. (029U1604)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1604
Testo normativo
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