Legge

Legge 160/2001

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".

Pubblicato: 04/05/2001 In vigore dal: 03/05/2001 Documento ufficiale

Quali sono i finanziamenti aggiuntivi previsti dal Decreto-Legge 160/2001 per la presidenza italiana del G8 e il Vertice di Genova?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 160/2001, emanato il 3 maggio 2001, stanzia finanziamenti supplementari per completare l'organizzazione della presidenza italiana del G8 e del Vertice di Genova. Il provvedimento modifica la precedente legge 149/2000, aumentando gli stanziamenti complessivi: da 18 miliardi a 70 miliardi di lire per le spese generali, e da 22 miliardi a 74 miliardi di lire per altre finalità. I fondi sono destinati principalmente a garantire la sicurezza delle delegazioni nazionali e l'operatività delle comunicazioni, con particolare attenzione alle strutture necessarie. Il decreto prevede inoltre 3 miliardi di lire per i comuni e le province della Liguria al fine di allestire spazi e strutture per accogliere i cittadini che desiderino partecipare a iniziative e raduni per esprimere liberamente la propria opinione sul G8. La ripartizione dei fondi tra i vari ministeri (Affari Esteri, Interno, Ambiente e Tesoro) è specificata nel testo, con il Ministro dell'Economia autorizzato a effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 160/2001 # DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160 ## Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149 , al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni"; b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001"; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001 quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

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