Legge

Legge 160/1992

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.

Pubblicato: 26/02/1992 In vigore dal: 06/02/1992 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 160/1992 riguardo all'istituzione degli uffici della procura e del giudice per le indagini preliminari?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 160/1992 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale, stabilendo che l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari devono essere istituiti presso tutte le preture circondariali. Questa disposizione rappresenta un adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale introdotto con il codice del 1989. La legge prevede un'eccezione per i circondari dove, per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le funzioni di pubblico ministero continuano ad essere esercitate dal procuratore presso il tribunale ordinario, secondo quanto stabilito dal DPR 449/1988. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con decreto la data di inizio del funzionamento di questi uffici e a definire gli organici necessari, operando una ridistribuzione delle risorse umane tra i vari uffici giudiziari, il tutto da completarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 160

Testo normativo

LEGGE n. 160/1992 # LEGGE 6 febbraio 1992, n. 160 ## Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai sensi dell' articolo 550 del codice di procedura penale , l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 1› febbraio 1989, n. 30. 2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 41 del D.P.R. n. 449/1988 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) è il seguente: "Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale , le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell' art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall'art. 22. 2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario". - Il testo dell' art. 30 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), così come sostituito dall' art. 1 della legge n. 30/1989 , è il seguente: "Art. 30. - La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 160/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 160/1992 è il riferimento normativo per l'istituzione degli uffici della procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari presso le preture circondariali, disciplinando l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale. Magistrati, avvocati e operatori del diritto processuale penale la consultano per comprendere la competenza territoriale, l'organizzazione degli uffici giudiziari e le disposizioni transitorie relative alle funzioni di pubblico ministero.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1992

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente d… Decreto Ministeriale 584 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il … Decreto Ministeriale 582 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-… Decreto Ministeriale 583 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed un… Decreto Ministeriale 580 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'or… Decreto Ministeriale 581 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive i… Decreto Ministeriale 579 Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diuni… Decreto Ministeriale 578 Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attivita' svolte all'estero e… Decreto Ministeriale 577

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →