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Legge 16/2012

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

Pubblicato: 02/03/2012 In vigore dal: 02/03/2012 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto-Legge 16/2012 in materia di rateizzazione dei debiti tributari e quali diritti riconosce al debitore?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 16/2012 introduce significative semplificazioni nella rateizzazione dei debiti tributari, modificando le procedure di riscossione gestite dall'Agenzia delle Entrate e dagli agenti della riscossione. La norma principale riguarda i contribuenti e le imprese che versano in difficoltà economica e necessitano di dilazionare il pagamento delle imposte dovute. Il decreto riconosce al debitore la possibilità di richiedere un piano di rateazione con rate variabili di importo crescente, in alternativa alle tradizionali rate costanti, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione del debito tributario. Una novità rilevante è che l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sul patrimonio del debitore solo in caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dal piano stesso, garantendo così una protezione maggiore al contribuente che agisce in buona fede. La norma si applica anche agli enti pubblici dello Stato, che possono concedere rateizzazioni ai debitori in situazioni di obiettiva difficoltà economica, anche in presenza di contenzioso in corso.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 16/2012 # DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 ## Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Rateizzazione debiti tributari 1. All' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , il comma 7 è abrogato. 2. All' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo; b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento ((della richiesta)) , ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione». c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive». 3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell' articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . 4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorchè intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali ((nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie)) . (( 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall' articolo 545 del codice di procedura civile , eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell' articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 )) 5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». 6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

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