Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini
professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di
protezione dei dati personali.
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 158/2004 e a chi si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 158/2004, emanato il 24 giugno 2004, affronta tre ambiti principali: la permanenza in carica dei consigli degli ordini professionali, la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti minorili e la protezione dei dati personali. La norma si applica agli ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), ai tribunali per i minorenni e alle pubbliche amministrazioni che trattano dati personali.
Il decreto prorogava al 31 dicembre 2004 la scadenza dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, originariamente fissata al 30 giugno 2004, per consentire l'emanazione del regolamento previsto dal DPR 328/2001 e l'indizione delle nuove elezioni secondo le procedure elettorali aggiornate. Questo garantiva continuità amministrativa durante il periodo di transizione normativa.
Per quanto riguarda i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, il decreto prorogava le disposizioni transitorie sulla difesa d'ufficio in attesa di una disciplina completa sulla difesa nei procedimenti di dichiarazione dello stato di adottabilità e revisione dell'adozione, tutelando i diritti dei minori e assicurando la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso.
Infine, il decreto prorogava i termini per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), consentendo ai titolari del trattamento dati e alle pubbliche amministrazioni di conformarsi alle nuove disposizioni complesse e di adottare i regolamenti necessari per identificare le tipologie di dati sensibili.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 158/2004
# DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158
## Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini
professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di
protezione dei dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell' articolo 336 del codice civile , ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonchè alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 , le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". ((1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati))
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Il Decreto-Legge 158/2004 è il riferimento normativo per la gestione transitoria degli ordini professionali, la difesa d'ufficio nei procedimenti minorili e l'adeguamento al Codice della Privacy. Professionisti iscritti agli ordini, amministrazioni pubbliche e titolari di trattamento dati lo consultano per comprendere obblighi di conformità, misure di sicurezza, dati sensibili e scadenze amministrative relative a elezioni e rinnovi degli organi collegiali.
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