Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
Quali sono le disposizioni attuali della Legge 157/1999 in materia di rimborso delle spese elettorali e referendarie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 157/1999 disciplina il rimborso delle spese sostenute per consultazioni elettorali e referendarie. Originariamente prevedeva rimborsi sia per i partiti politici che per i comitati promotori di referendum, ma gran parte delle disposizioni relative ai partiti è stata abrogata dal Decreto Legge 149/2013 (convertito in Legge 13/2014). Attualmente, la norma rimane operativa principalmente per i referendum: i comitati promotori di referendum dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale ricevono un rimborso pari a 1 euro per ogni firma valida, fino al limite massimo complessivo di 2.582.285 euro annui, a condizione che il referendum raggiunga il quorum di partecipazione. Lo stesso rimborso si applica ai referendum costituzionali ex articolo 138 della Costituzione. Il rimborso viene corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 giugno 1999, n. 157
Testo normativo
LEGGE n. 157/1999
# LEGGE 3 giugno 1999, n. 157
## Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell' articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 6. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) . 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 )) .
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La Legge 157/1999 è il riferimento normativo per i rimborsi referendari, i comitati promotori di referendum e le consultazioni elettorali. Consulenti e amministratori pubblici la consultano per questioni relative al finanziamento della democrazia diretta, ai limiti di spesa per referendum costituzionali e alle modalità di erogazione dei contributi pubblici per consultazioni popolari.
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