Legge

Legge 156/2002

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

Pubblicato: 29/07/2002 In vigore dal: 26/07/2002 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese elettorali secondo la Legge 156/2002?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 156/2002 disciplina i rimborsi delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le consultazioni elettorali. In particolare, la norma differisce il termine per la presentazione delle richieste di rimborso relative alle elezioni del 2001 (rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana) al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa, anziché rispettare il termine ordinario di dieci giorni previsto dalla legge 157/1999. Una volta presentata la richiesta entro questo termine differito, le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 vengono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stesso. Le successive quote di rimborso seguono invece le scadenze ordinarie previste dalla normativa precedente. La legge si applica ai movimenti e partiti politici che hanno sostenuto spese per le consultazioni elettorali indicate, e riguarda sia i rimborsi a carico del bilancio della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 luglio 2002, n. 156

Testo normativo

LEGGE n. 156/2002 # LEGGE 26 luglio 2002, n. 156 ## Disposizioni in materia di rimborsi elettorali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 , per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall' articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157 . Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), è il seguente: "2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonchè per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1". Nota all'art. 1, comma 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota all'art. 2, comma 1, lettera b).

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La Legge 156/2002 è il riferimento normativo per i rimborsi elettorali e le spese di consultazione elettorale, disciplinando termini di presentazione delle richieste, modalità di erogazione e scadenze di pagamento per movimenti e partiti politici. Commercialisti e consulenti che assistono formazioni politiche consultano questa norma per questioni relative a rendicontazione delle spese elettorali, bilanci interni della Camera e del Senato, e compliance con i termini di decadenza previsti dalla normativa elettorale.

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