Quali sono le retribuzioni convenzionali orarie stabilite dal Decreto-Legge 155/1993 per i contributi dei lavoratori domestici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 155/1993 introduce disposizioni urgenti sulla finanza pubblica, tra cui specifiche regole per il calcolo dei contributi previdenziali dei lavoratori domestici e familiari. La norma stabilisce tre fasce di retribuzione convenzionale oraria in lire, a cui commisurare i contributi dovuti: lire 8.000 per retribuzioni effettive fino a lire 9.000, lire 9.000 per retribuzioni tra lire 9.001 e lire 11.000, e lire 11.000 per retribuzioni superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario settimanale superiore alle 24 ore, la retribuzione convenzionale è ridotta a lire 5.800. Questa disposizione riguarda direttamente i datori di lavoro che impiegano personale domestico, influenzando il calcolo dei contributi previdenziali dovuti. Gli importi stabiliti sono soggetti a variazione annuale secondo i criteri previsti dalla legge 30 dicembre 1980, n. 895, garantendo un adeguamento periodico alle condizioni economiche. La norma rappresenta un intervento di razionalizzazione della contribuzione nel settore domestico, settore caratterizzato da particolari difficoltà amministrative e di tracciabilità.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 155/1993
# DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155
## Misure urgenti per la finanza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Contribuzioni per i lavoratori domestici ((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800)) 2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 .
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Il Decreto-Legge 155/1993 disciplina i contributi previdenziali per il lavoro domestico e familiare, stabilendo retribuzioni convenzionali orarie utilizzate per il calcolo dei versamenti obbligatori. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa norma per determinare correttamente i contributi INPS dovuti dai datori di lavoro domestico, considerando le diverse fasce di retribuzione e l'orario settimanale, con particolare attenzione all'adeguamento annuale previsto dalla legge 895/1980.
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