Legge

Legge 152/2009

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168)

Pubblicato: 04/11/2009 In vigore dal: 04/11/2009 Documento ufficiale

Quali interventi di cooperazione internazionale e missioni militari vengono prorogati dal Decreto-Legge 152/2009 e quali risorse finanziarie sono stanziate?

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Il Decreto-Legge 152/2009 proroga fino al 31 dicembre 2009 gli interventi di cooperazione allo sviluppo e le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia italiana. La norma riguarda specificamente operazioni in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, nonché interventi di sminamento umanitario e partecipazione a missioni di pace dell'OSCE e della NATO. Il decreto autorizza stanziamenti aggiuntivi per un totale di circa 12 milioni di euro, suddivisi tra cooperazione allo sviluppo (6,8 milioni), contributi internazionali (1,3 milioni per il Fondo NATO), operazioni civili e diplomatiche, e attività di consulenza militare in Iraq (1,2 milioni). La norma consente inoltre al Ministero degli Affari Esteri di conferire incarichi temporanei di consulenza a personale specializzato, anche esterno alla pubblica amministrazione, in deroga alle normali disposizioni sulla gestione del personale pubblico. Gli stanziamenti sono autorizzati in via d'urgenza per garantire la continuità delle operazioni internazionali e del supporto ai processi di pace e stabilizzazione in aree critiche.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 152/2009 # DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152 ## Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia <em><strong>((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.))</strong></em> (09G0168) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108 , recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonch&egrave; la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Il termine indicato all' articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 , relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, &egrave; prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58 . 2. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000. 3. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000. 4. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000. 5. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009 , relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905. 6. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonch&egrave; le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200. 7. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana. Per le finalit&agrave; di cui al presente comma &egrave; autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000. 8. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attivit&agrave; di cui al presente comma si applica l' art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009 . 9. &Egrave; prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009 . 10. Per quanto non diversamente previsto alle attivit&agrave;, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l' articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009 . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2009, N.197 )) . 11. Per le finalit&agrave; e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri pu&ograve; conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonch&egrave; a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalit&agrave; e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 9 , 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e all' articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , nonch&egrave; in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunit&agrave; tra uomo e donna, a persone di nazionalit&agrave; locale, ovvero di nazionalit&agrave; italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalit&agrave; richieste. ((Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009 )) . 12. &Egrave; autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivit&agrave; di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

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Il Decreto-Legge 152/2009 disciplina la proroga delle missioni internazionali, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e gli stanziamenti di bilancio per le Forze armate. Riguarda autorizzazioni di spesa, missioni PESD, Fondo fiduciario NATO, operazioni di peacekeeping OSCE e gestione del personale militare e diplomatico in zone di conflitto. Amministrazioni pubbliche e Ministeri della Difesa e Affari Esteri lo consultano per la gestione delle risorse destinate a operazioni internazionali e deroghe al diritto del lavoro pubblico.

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