Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
Quali sono i requisiti per esercitare la professione di dottore agronomo e dottore forestale secondo la Legge 152/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 152/1992 disciplina l'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale, modificando la precedente normativa del 1976. Per esercitare questa professione sono richiesti due requisiti fondamentali: il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione mediante esame di stato e l'iscrizione in un albo professionale. La legge stabilisce che possono accedere all'esame di stato i laureati della facoltà di agraria, creando così un percorso formativo definito e controllato. Questa normativa rappresenta un importante strumento di regolamentazione professionale che garantisce standard qualitativi e tutela del pubblico interesse nel settore agronomico e forestale. La struttura ordinistica, basata su albi professionali, consente il controllo deontologico e disciplinare dei professionisti iscritti.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152
Testo normativo
LEGGE n. 152/1992
# LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152
## Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove
norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo
e di dottore forestale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga. la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , è sostituito dal seguente: "Art.1. - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2,spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3. 2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 3/1976 reca l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
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La Legge 152/1992 è il riferimento normativo per l'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale, disciplinando requisiti di abilitazione, esame di stato e iscrizione agli albi professionali. Professionisti del settore agronomico, studi di consulenza tecnica e ordini professionali la consultano per verificare i titoli abilitativi, i requisiti di accesso alla professione e le norme sulla qualificazione dei laureati in agraria.
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