Cosa stabilisce la Legge 151/2025 riguardo alla festa nazionale di San Francesco d'Assisi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 151/2025, promulgata l'8 ottobre 2025, istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi come giornata ufficiale di celebrazione a livello nazionale. Questa normativa riconosce l'importanza storica, culturale e religiosa della figura di San Francesco, patrono d'Italia, elevando la sua commemorazione a festa nazionale. La legge si applica su tutto il territorio italiano e riguarda l'organizzazione e il riconoscimento ufficiale della giornata festiva. Dal punto di vista pratico, l'istituzione di una festa nazionale comporta implicazioni per il calendario civile, la sospensione di attività lavorative ordinarie e l'organizzazione di celebrazioni pubbliche. Per le aziende e i commercialisti, questo comporta considerazioni relative al trattamento retributivo dei dipendenti in caso di lavoro nella giornata festiva, alle modalità di calcolo delle festività e agli adempimenti amministrativi correlati.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151
Testo normativo
LEGGE n. 151/2025
# LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151
## Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
(25G00153)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi 1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. 2. All' articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;». 3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»; b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe; il 25 aprile: Anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: Festa del Lavoro; il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.». - Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Il 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona d'Italia è espressione.».
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La Legge 151/2025 rappresenta un intervento normativo nel diritto civile e amministrativo italiano, disciplinando le festività nazionali e il calendario civile. Professionisti del settore HR e commercialisti devono considerare le implicazioni sulla retribuzione del lavoro festivo, sui riposi compensativi e sulla gestione del personale secondo il diritto del lavoro e i contratti collettivi applicabili.
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