Legge

Legge 150/2005

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico.

Pubblicato: 29/07/2005 In vigore dal: 25/07/2005 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 150/2005 e quali materie delega al Governo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 150/2005 è una legge delega che conferisce al Governo il potere di emanare decreti legislativi per riformare complessivamente l'ordinamento giudiziario italiano. La norma riguarda magistrati, uffici giudiziari e organi di governo della magistratura, incidendo su aspetti organizzativi e disciplinari del sistema giustizia. In pratica, il Governo ha ricevuto mandato di modificare le regole per l'accesso in magistratura, la progressione economica dei giudici, l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, la riorganizzazione del pubblico ministero e la disciplina degli illeciti disciplinari. La legge prevede anche il decentramento del Ministero della giustizia e la riforma dei Consigli di presidenza della Corte dei conti e della giustizia amministrativa, con l'obiettivo finale di emanare un testo unico che raccolga tutta la normativa sull'ordinamento giudiziario.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 25 luglio 2005, n. 150

Testo normativo

LEGGE n. 150/2005 # LEGGE 25 luglio 2005, n. 150 ## Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Contenuto della delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonchè la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonchè istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonchè modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio; g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2. (( 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. )) 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 150/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 150/2005 è il riferimento normativo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'accesso in magistratura, la formazione dei magistrati e la disciplina del pubblico ministero. Professionisti del diritto e consulenti legali la consultano per comprendere le modifiche alla progressione economica dei giudici, gli illeciti disciplinari, le incompatibilità e il trasferimento d'ufficio, nonché per seguire l'evoluzione della governance della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2005

Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime for… Interpello AdE 266 Regime di tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir affer… Interpello AdE 252 Modifica autorizzazione del 9 ottobre 1993 all’esercizio dell’attività di assistenza fisc… Provvedimento AdE 9251042 Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota… Risoluzione AdE 252 Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788” per l’utilizzo in compensazione da parte … Risoluzione AdE 143 Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi – d.l… Interpello AdE 82 Applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 (compensi per servizi tecnici… Interpello AdE 18 Vendite a distanza – rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia – articolo 11–q… Interpello AdE 35

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →