Legge

Legge 150/1992

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.

Pubblicato: 22/02/1992 In vigore dal: 07/02/1992 Documento ufficiale

Quali sono le sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge 150/1992 per il commercio illegale di specie protette e quali condotte sono vietate?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 150/1992 disciplina i reati relativi al commercio illegale di specie animali e vegetali protette dalla Convenzione di Washington del 1973, applicando in Italia il Regolamento CE 338/97. La norma si applica a chiunque importi, esporti, commerci o detenga esemplari di specie protette (elencate nell'Allegato A del Regolamento) senza la documentazione prescritta, oppure li utilizzi in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate. Le condotte vietate includono: importazione/esportazione senza certificati validi, trasporto di esemplari senza licenza, commercio di piante riprodotte artificialmente in violazione delle norme, e detenzione per scopi di lucro senza documentazione. Per la prima violazione è previsto l'arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 15.000 a 150.000 euro; in caso di recidiva l'arresto aumenta a 1-3 anni e l'ammenda a 30.000-300.000 euro, con possibile sospensione della licenza commerciale da 6 mesi a 2 anni. Per gli oggetti personali derivati da specie protette è prevista una sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro, con confisca dell'oggetto illegalmente introdotto.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Testo normativo

LEGGE n. 150/1992 # LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150 ## Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica. Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell' articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 , e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 , e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all' articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)) 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 , e successive modificazioni, ((è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

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La Legge 150/1992 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio di fauna e flora protette, disciplinando violazioni del Regolamento CE 338/97, della Convenzione di Washington e prevedendo sanzioni penali per importazione illegale, esportazione abusiva e commercio di specie in via di estinzione. Aziende, commercianti e intermediari devono verificare la documentazione prescritta (certificati CITES, licenze di importazione/esportazione) e rispettare i vincoli sulla detenzione e commercializzazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi.

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