Quali sono gli obblighi del liquidatore nominato dal tribunale secondo la Legge 150/1986 e cosa accade se la società non ha patrimonio sufficiente?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 150/1986 introduce l'articolo 11-bis alla legge 904/1977, disciplinando le procedure di liquidazione delle società quando il tribunale nomina un liquidatore. Il liquidatore deve presentare una relazione entro 30 giorni dalla nomina (prorogabili fino a 60 giorni) descrivendo lo stato patrimoniale della società. Se dalla relazione emerge che non esistono elementi patrimoniali sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore stesso, quest'ultimo deve chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento (se sussistono i presupposti) oppure la cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel caso di cancellazione, il tribunale ordina la liquidazione delle spese e del compenso a carico dell'erario (cassa pubblica), integralmente o per la parte mancante. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri applicati ai curatori fallimentari, con un minimo di 300.000 lire. L'erario può poi recuperare quanto anticipato attraverso azione esecutiva nei confronti degli amministratori e dei sindaci, qualora risulti loro responsabilità personale. La presentazione della relazione e la cancellazione sono esenti da tributi e diritti.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 maggio 1986, n. 150
Testo normativo
LEGGE n. 150/1986
# LEGGE 7 maggio 1986, n. 150
## Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Dopo l' articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società. Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione. Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000. Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio. In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari. La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie". Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data. Note al titolo: La legge n. 904/1977 reca "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria".
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La Legge 150/1986 modifica la disciplina della liquidazione societaria e riguarda procedure di insolvenza, cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità degli amministratori. Commercialisti e liquidatori devono conoscere gli obblighi di rendicontazione patrimoniale, i criteri di determinazione dei compensi (allineati al fallimento), e le modalità di recupero delle spese da parte dell'erario nei confronti dei gestori della società.
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